Art. 1.

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;

          b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

          d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

      2. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.